Clausola di non sostituibilità: come si deve comportare il farmacista?

Intervista all’Avvocato Paola Tuillier di Diritti del Paziente  pubblicata sul settimanale “Starbene” gruppo Mondadori, l’ 8 agosto 2016

” Il medico, nel prescrivermi un medicinale, è tenuto a informarsi della presenza di farmaci equivalenti in commercio? Se nella ricetta indica la clausola di non sostituibilità, come si deve comportare il farmacista?”
Cesare R., Brescia

“In virtù della legge n° 27/2012, quando il medico ti prescrive un farmaco, è tenuto a informarti dell’eventuale presenza in commercio di medicinali equivalenti, ovvero con un uguale composizione in principi attivi , la stessa forma farmaceutica, la medesima via di somministrazione e di rilascio e lo stesso dosaggio unitario del farmaco prescritto”, risponde Paola Tuillier, avvocato del foro di Roma e di Diritti del paziente ( organizzazione di professionisti creata per fornire assistenza legale a chi è vittima di un errore medico e non può affrontare i costi di un procedimento civile per ottenere il giusto risarcimento).

Clausola di non sostituibilità

“Se però nella ricetta indica la clausola di non sostituibilità, che va obbligatoriamente motivata, il farmacista è tenuto a fornirti il medicinale che il medico ti ha prescritto”

“Se invece indica nella ricetta del servizio sanitario nazionale solo la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco (per esempio paracetamolo), il farmacista è tenuto a segnalarti la presenza del medicinale equivalente che lo contiene, con il prezzo più economico. Se scegli quello più caro, paghi di tasca tua la differenza rispetto a quanto già coperto dal ticket”.

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