Il consenso informato nella chirurgia estetica

CHIRURGIA ESTETICA: Hai subito dei danni in seguito a un intervento di chirurgia estetica e il consenso informato non era redatto in modo corretto?

Consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità medica ha sancito un maggiore rigore dell’obbligo d’informazione posto a carico del chirurgo estetico rispetto a quello gravante sul terapeuta in generale.

Il chirurgo estetico, infatti, a differenza del terapeuta in generale che può limitarsi alla prospettazione dei possibili rischi delle terapie suggerite ed interventi chirurgici proposti, ha l’obbligo di rendere edotto il suo cliente anche sulla possibilità di conseguire o meno un miglioramento estetico sperato, che inciderà positivamente nella sua vita di relazione e professionale.

Si evince che in capo al chirurgo estetico, in virtù dell’oggetto della sua prestazione che mira al raggiungimento del miglioramento dell’aspetto fisico, è addebitato un dovere d’informazione più ampio.

Al termine dell’intervento di chirurgia estetica, infatti, il paziente si attende un miglioramento dell’aspetto fisico, in vista di un miglior presentarsi nella vita di relazione e nella vita professionale; pertanto il chirurgo estetico deve orientare la sua attività di informazione sulla possibilità di conseguire o meno un miglioramento estetico sperato.

chirurgia estetica

E’ pacifico, che la giurisprudenza  in tema di responsabilità del chirurgo estetico valuta con maggior rigore il dovere di informazione del professionista, in virtù del fatto che gli interventi estetici non hanno la finalità di guarire da una malattia o arrestare un processo patologico, ma sono diretti ad un miglioramento estetico. L’informazione non può che basarsi sul caso concreto e sulle caratteristiche obiettive del trattamento.

Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all’accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand’anche l’intervento sia stato correttamente eseguito.

La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l’accertamento (invece necessario quando l’intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito) sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato.

Pare opportuno evidenziare che all’interno della stessa chirurgia plastica il contenuto dell’obbligo di informazione ha una consistenza diversa a seconda che l’intervento miri al miglioramento estetico del paziente o alla ricostruzione delle normali caratteristiche fisiche che il paziente ha consapevolmente alterato mediante interventi sulla propria persona, dei cui esiti intende liberarsi, ritenendoli non più accettabili.

Nell’ambito della chirurgia estetica in senso stretto gli obblighi di informazione non vanno limitati alle “potenziali cause di invalidità o di inefficacia delle prestazioni professionali” ma devono avere ad oggetto ogni notizia relativa alla maggiore o minore conseguibilità del risultato.

Con riguardo, invece, alla chirurgia plastica ricostruttiva vi è una diminuzione del quantum informativo, infatti il professionista assolve al suo dovere ove rende edotto il paziente degli eventuali esiti che potrebbero vanificare l’operazione non comportando in sostanza un miglioramento dell’aspetto fisico.

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