Responsabilità del medico nei casi di intervento chirurgico di speciale difficoltà

Responsabilità del medico nei casi di intervento chirurgico di speciale difficoltà

Un nostro cliente ci scrive:

“Salve, sono stato sottoposto ad un intervento molto complesso in emergenza, nel corso del quale si è verificato un ematoma retro-peritoneale,  dovuto ad un errore del medico,  che ha comportato un prolungamento dei tempi di ricovero e la necessità di ulteriori cure. Vorrei ottenere il risarcimento dei danni, ma mi hanno detto che il medico potrebbe essere ritenuto non responsabile, poiché l’intervento chirurgico era di “speciale difficoltà. Che cosa significa?”

In tema di responsabilità professionale medica, in virtù di quanto previsto dall’art.2236 del Codice civile, se l’intervento implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il medico è tenuto al risarcimento del danno solo nei  casi di dolo o di colpa grave.

Per “problemi tecnici di speciale difficoltà”, si devono intendere i casi  straordinari ed eccezionali, nei quali la patologia non è ben conosciuta o studiata in modo approfondito dalla scienza medica o, addirittura, sconosciuta; oppure, ad esempio, quando l’intervento è di particolare complessità (per la tecnica utilizzata o per le peculiari condizioni anatomiche del paziente) e non è stato ancora dibattuto con riferimento alla tecnica da adottare.

Responsabilità del medico

La prova dell’esistenza del caso di speciale difficoltà deve essere fornita dal medico.

In tali casi, il medico è responsabile solo se nella sua condotta è ravvisabile una colpa grave: per colpa grave s’intende l’errore grossolano, dovuto alla violazione delle regole e di quelle conoscenze che devono rientrare nel patrimonio del medico, in riferimento alla sua specializzazione.

C’è da tenere presente che tale limitazione di responsabilità non si applica quando l’errore nell’esecuzione dell’intervento è dovuto a negligenza (disattenzione o superficialità) o  imprudenza (cioè quando il medico agisce con avventatezza o senza adottare le cautele indicate dalla scienza medica): in tali casi il medico è comunque responsabile dei danni subiti dal paziente.

Così, ad esempio, non può giovarsi della limitazione di responsabilità il professionista generico che, pur essendo cosciente della necessità di farlo, volutamente non abbia consultato lo specialista.

Le suggerisco di sottoporre il suo caso alla valutazione di un medico specialista di sua fiducia, che potrà dirle se effettivamente l’intervento era di speciale difficoltà e, in tal caso, se nella condotta del medico sia comunque ravvisabile una colpa grave, oppure una negligenza o imperizia, che legittimerebbe la sua richiesta risarcitoria.

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